Annullata multa al condominio che espone i bidoni fuori orario

Nel Comune di Napoli un condominio proponeva ricorso al Tribunale di Napoli contro una sanzione di 514,50€ da parte del Comune per violazione dell’ordinanza sindacale, a seguito di un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale che accertava: “i bidoni dati in carico al condominio da utilizzare per la raccolta dei rifiuti organici erano su strada in orario non consentito”.
Il condominio, ritenendo infondata l’ingiunzione emessa, ha proposto ricorso “non essendo imputabile l’asserita violazione per illecito amministrativo al condominio, trattandosi di sanzioni conseguenti ad una responsabilità di natura personale e in assenza dell’individuazione dell’effettivo autore”.
Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione annullando l’ordinanza.
Bisogna infatti considerare che, in tema di sanzioni amministrative, è responsabile di una violazione solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione.
Infatti, l’autore dell’illecito amministrativo può essere solo la persona fisica, con esclusione di entità astratte come società o enti in genere (Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2000, n. 9975), in quanto l’art. 3, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che nelle violazioni in cui sia applicabile una sanzione amministrativa ciascuno sia responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
In particolare, il verbale (cui rinvia l’ordinanza-ingiunzione) contiene un generico richiamo alla violazione delle ordinanze sindacali, senza specificare quale sia il precetto concretamente violato, rendendo difficile identificare chi possa essere ritenuto responsabile.
La condotta incriminata oggetto di accertamento risulta, infatti, essere la collocazione sulla strada dei bidoni per la raccolta differenziata (organico) in orario non consentito; tuttavia difetta qualsivoglia specifica individuazione della norma incriminatrice e sanzionatoria, non essendo sufficiente, allo scopo il generico e indifferenziato richiamo a ordinanze sindacali.
A ciò si aggiunge la concreta impossibilità, per le ragioni sopra individuate, di individuare il soggetto trasgressore di condotte materiali quale quella appena individuata
”.
Pertanto, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1059/2025 ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato.

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 3/2025