Una sentenza è utile per riepilogare anche una regola generale sui soppalchi: quando il soppalco è di dimensioni non modeste e comporta una sostanziale ristrutturazione dell’immobile pre-esistente, con incremento delle superfici stesse e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico, per assentirlo è necessario il titolo abilitativo (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 1002).
Se invece rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori, il titolo non è richiesto, se è tale da non incrementare la superficie dell’immobile.
Ipotesi quest’ultima che si verifica nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non frui-bile alle persone (non oltre 1,5 m, ved. anche nuove Nta del Prg di Roma, ndr).
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 985; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4166; sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4780).
Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 3/2025
