Gazebo o deposito di materiali? Per il Tar non è edilizia libera

Quando i gazebo rientrano nell’edilizia libera?
Se soddisfano determinati re-quisiti, come ad esempio avere dimensioni contenute, una struttura leggera e removibile ed essere posizionate all’interno di una proprietà privata senza alterare l’ambiente circostante.
A chiarire quando una struttura in legno non possa essere definita come un gazebo è la sen-tenza del Tar Trento n.15/2025. Il caso ha avuto origine da una segnalazione in cui un proprietario confinante che denunciava la realizzazione di opere edilizie abusive su due particelle edificate limitrofe.
In seguito alla segnalazione, il Comune ha disposto un sopralluogo, durante il quale sono state riscontrate opere non au-torizzate, tra cui spiccava una robusta struttura in legno utilizzata come deposito e la presenza di una fondazione che la rendeva un opera non amovibile ma saldamente ancorata a terra. Questa, di dimensioni 4 x 3 metri e di altezza variabile tra 2,45 e 3,00 metri, era stata realizzata in edilizia libera ritenendo di poterla classificare come gazebo. La struttura presentava una copertura a due falde con tegole ardesiate ed era dotata di una fondazione e di un impianto elettrico. Inoltre, al momento del sopralluogo, la struttura risultava chiusa su tutti i lati con teli plastificati.
Secondo il Comune la struttura in legno non era da considerarsi come un gazebo, ma piuttosto un deposito permanente, quindi soggetto a permesso di costruire.
I ricorrenti, invece, sostenevano che la struttura in legno fosse un gazebo, quindi edilizia libera non soggetta a permesso di costruire, in quanto dotata di un unico punto luce collegato all’impianto principale (quindi di un impianto non autonomo). Inoltre, giustificavano la presenza dei teli plastificati come elementi amovibili utilizzati per proteggere dagli agenti atmosferici.
Il Tar ha respinto tutte le argomentazioni dei ricorrenti e, per quanto riguarda la struttura in legno, ha ritenuto che questa non potesse essere considerata un gazebo né rientrasse nell’ambito dell’edilizia libera. In conclusione, ha respinto il ricorso evidenziando che una struttura dotata di fondazioni, impianto elettrico e chiusa su tutti i lati costituisce un intervento edilizio abusivo.

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 3/2025