Parti comuni scivolose? Paga il condominio

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Scivolare davanti all’ingresso di un edificio non è sempre una semplice fatalità. Lo chiarisce la sentenza n. 844/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha condannato un condominio a risarcire una donna caduta su una pavimentazione esterna resa pericolosa dalla pioggia.
Se il pericolo è evitabile con una gestione diligente, il custode è tenuto a risponderne. La vicenda risale a una mattina in cui la donna si era recata presso uno studio medico al piano terra: proprio all’ingresso è scivolata su alcune mattonelle particolarmente lisce, prive di sistemi antiscivolo o di segnalazioni di pericolo.
Il condominio ha attribuito la responsabilità alla disattenzione della vittima, sostenendo che conoscesse bene il luogo.
Il giudice, però, ha applicato l’articolo 2051 del Codice civile, secondo cui il custode risponde dei danni causati dalla cosa, salvo prova del caso fortuito.
Nel caso concreto, il tribunale ha accertato che la caduta è avvenuta, che è stata causata dalla pavimentazione e che la pericolosità era intrinseca alle mattonelle, rese ancora più insidiose dalla pioggia.
Determinante anche l’assenza di qualsiasi misura preventiva: nessun avviso, né dispositivi antiscivolo.
Per i giudici, il rischio derivava direttamente dalla cosa e rientrava nella sfera di controllo del condominio. Respinta inoltre la tesi difensiva basata sulla conoscenza dei luoghi: frequentare abitualmente uno spazio, sottolinea la sentenza, non significa accettarne i rischi, soprattutto se non visibili o segnalati.
Escluso anche qualsiasi concorso di colpa della vittima. Il condominio è stato quindi condannato a risarcire oltre 14mila euro per danno biologico, oltre alle spese mediche, mentre non è stato riconosciuto il danno morale. La decisione ribadisce un principio chiave: nella responsabilità da cose in custodia conta il controllo del rischio.

Gerardo Teta
Da La Gazzetta della Capitale n. 2/3-2026