Il decreto Energia diventa legge: il fotovoltaico è manutenzione ordinaria

Fotovoltaico
Edifici:

Il decreto Energia del 1 marzo 2022 diventa legge (Lg34 del 27 aprile 2022) e liberalizza l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sia sugli edifici-condomìni e sia su tutti i manufatti fuori terra, e di conseguenza tutte le opere per il collegamento alla rete elettrica. Questi interventi non devono avere alcun permesso e assenso per essere realizzati perché sono considerati manutenzioni ordinarie.

Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, purché non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Comunque è in arrivo un nuovo decreto che puntualizzerà la semplificazione per gli impianti nei centri storici. Per gli impianti di potenza compresa tra 50 kW e 200 kW sarà consentito utilizzare il modello unico semplificato previsto dal Dlgs 199/21 attuativo della direttiva Red II

Aree industriali

In deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura esistenti, nelle aree industriali, si potranno installare, sopra manufatti di sostegno realizzati per lo scopo, impianti fotovoltaici e termici fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.

A terra

Procedura semplificata anche per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, con relative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

La procedura semplificata può essere utilizzata oltre alle opere necessarie alla connessione alla rete elettrica anche:

per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, di potenza fino a 10 MW (in aree idonee ved.D.lgs. 199/2021);

per gli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, con possibilità di rotazione, distanti non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

per gli impianti fotovoltaici flottanti, di potenza fino a 10 MW, installati su specchi d’acqua, sugli invasi delle cave dismesse o a copertura dei canali di irrigazione. Possono essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio a condizione che l’installazione avvenga in aree non tutelate e non richieda procedure di esproprio.

Modifica non sostanziale degli impianti con DILA Sempre con Dila anche gli interventi di modifica non sostanziale (senza aumento delle dimensioni degli apparecchi e dell’area occupata).

Superbonus: cessione del credito con 4 passaggi

Sono oggetto di quarta cessione i crediti per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022; essa può essere operata solo dalle banche a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente: si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni.